Glossario immobiliare – Lettera U

U.P.P.I.

Unione piccoli proprietari immobiliari.

Ufficio

Unità immobiliare a destinazione terziaria ovvero complesso edilizio destinato ad attività direzionale e/o di servizio.

Ufficio del registro

Ufficio dove va registrata la costituzione di un diritto reale e l’iscrizione di garanzie ipotecarie su ogni tipo di immobile.

Ufficio del territorio

Recente entità, che riunisce gli uffici catastali e le conservatorie dei registri immobiliari.

Unità Immobiliare Urbana

Fabbricato o sua porzione che, nello stato in cui si trova, presenta, secondo le norme catastali, autonomia funzionale e potenzialità reddituale. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzione di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionale e reddituali. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale.

Uso

Diritto reale che consiste nella possibilità godere di un bene pur non possedendone la proprietà. A differenza dell’usufrutto, la possibilità di godere dei frutti del bene è limitata alla cerchia familiare più stretta e ai conviventi con l’usuario.

Usucapione

Acquisto della proprietà dei beni immobili e di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi in virtù del possesso continuativo per un numero di anni definito per legge.

Usufrutto

Diritto reale che consiste nella possibilità di godere di un bene pur non possedendone la proprietà. La sua durata può essere determinata o indeterminata. Quasi sempre però dura fino alla morte dell’usufruttuario, che nel frattempo dovrà pagare tutte le imposte e i costi di manutenzione ordinaria e di amministrazione dell’immobile. Si distingue dal diritto d’abitazione per il fatto che quest’ultimo è personale e non cedibile. Non può essere superiore a trenta anni se costituito a favore di una persona giuridica.

Usura (Tasso di Usura)

La legge 7 marzo 1976 ha stabilito che trimestralmente si pubblichi sulla Gazzetta Ufficiali i tassi massimi di interesse cui può essere prestato denaro o erogato un finanziamento. Superati questi, scatta il reato di usura. I tassi sono fissati dalla Banca d’Italia e variano a seconda del tipo di prestito (anticipi, mutui, leasing, crediti di conto corrente, eccetera)

UTE

Ufficio tecnico erariale.

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